Una legge razzista

17 Febbraio 2015

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Da Appelloalpopolo del 15-2-2015 (N.d.d.)

Le riflessioni giornalistiche sul c.d. reato di negazionismo non colgono il segno o almeno non toccano il profilo più grave del voto del Senato Italiano dell’11 febbraio.

Il Senato ha deliberato di modificare l’art. 3 della legge 654 del 13 ottobre 1975. Pertanto muovo dall’attuale testo dell’art. 3:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2. …

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni”

Il Senato della Repubblica con 234 voti favorevoli, 3 contrari e 8 astenuti ha deliberato, tra l’altro, di modificare l’articolo 3 testé citato, nel modo seguente:

“…

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere

a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata

se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232»”.

Insomma il Senato ha stabilito che esistono razzisti di serie A e razzisti di serie B.

Infatti chi affermasse (“pubblicamente”: è un altro pezzo – opportuno in questo caso – della riforma) che gli ebrei sono una razza superiore a tutte le altre, tanto che quasi tutti i più grandi geni della terra erano ebrei, va condannato fino a un anno e sei mesi (perché propaganda idee fondate sulla superiorità della razza ebraica, ammesso che gli ebrei siano una razza o etnia).

Chi invece affermasse che gli ebrei sono la peggiore razza della terra perché hanno da decenni consapevolmente esagerato la shoah, che non è stata peggiore di molti altri eccidi, va condannato con una aggravante per la quale è previsto un aumento di pena.

Ora, tutto l’impianto normativo dell’art. 3 è riprovevole e soprattutto ipocrita: perché non lo si applica a chi afferma “pubblicamente” la inferiorità morale dei membri dell’IS o dei Talebani o dei Wahabiti o addirittura di tutti gli islamisti o finanche degli islamici? Quante centinaia di reati ha commesso Magdi Allam, sempre che razza o etnia non siano intese in senso restrittivo, perché in tal caso siccome la razza non esiste il reato sarebbe impossibile? Quanti occidentali dovrebbero finire i loro giorni in galera per aver reiterato migliaia di volte questo reato a danno degli islamici o degli islamisti?

Ma la cosa più grave è che per il Senato della Repubblica esista un razzismo di serie A e un razzismo di serie B. Chiunque affermi consapevolmente che esista un razzismo di serie A e un razzismo di serie B è uno squallido razzista. Se i senatori abbiano approvato il disegno di legge per razzismo o per idiozia, ossia senza accorgersi che stavano distinguendo razzisticamente tra razzismo e razzismo, non ha alcuna importanza. Questi sono i tempi che ci troviamo a vivere. E siccome non confidiamo in un ravvedimento nella Camera dei deputati, non resta che attendere la sentenza di illegittimità della Corte Costituzionale.

 

Stefano d’Andrea 

Commenti
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fosco2007@alice.it
admin (Super Administrator) 16-02-2015 23:21

L'Autore è docente di Diritto. L'analisi qui proposta ai lettori è tanto più convincente in quanto viene da uno che sa come interpretare le leggi.
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