Deregolamentazione dell'attivitą bancaria

10 Luglio 2016

 

Da Appelloalpopolo del 2-7-2016 (N.d.d.)

 

Il 12 Dicembre 1977 il Consiglio delle Comunità europee emanava la direttiva n. 77/780, che stabiliva una sorta di liberalizzazione dell’attività bancaria, al fine di favorire condizioni di concorrenza delle banche nel territorio comunitario. I politici italiani attuarono questa direttiva attraverso successivi provvedimenti legislativi, l’ultimo dei quali fu il Decreto del Presidente della Repubblica 350 del 27 Giugno 1985, che così stabiliva: “L’attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d’impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano. L’autorizzazione all’esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d’Italia.” Fino a quel momento l’attività bancaria era stata regolamentata dalle riforme del 1936 e dalla legge 141 del 1938 che così stabiliva: “La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge. Tali funzioni sono esercitate da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale; da casse di risparmio e da istituti, banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati. Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello stato che viene a tal fine costituito e che è denominato “Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito”. Questo quadro normativo prescriveva che il banchiere (anche privato), quando raccoglieva risparmio ed erogava credito, era un incaricato di pubblico servizio. Nell’ambito dell’attività bancaria, di per sé pubblica, i comportamenti illegali erano puniti come malversazione o corruzione, o concussione o abuso d’ufficio. Insomma, chi erogava credito fuori dalle condizioni previste dalla legge o dai regolamenti interni, o commetteva abusi nella gestione del risparmio, era punibile penalmente con pesanti sanzioni.

 

Dunque il DPR 350/85 ridefiniva la raccolta del risparmio e l’erogazione del credito non più come attività di “interesse pubblico”, ma semplicemente a “carattere d’impresa”. Inoltre, lo Stato non delegava più il controllo del credito a un suo “Ispettorato”, ma alla Banca d’Italia, le cui quote sono detenute dalle stesse banche private che, a loro volta, sono quotate con azioni possedute da S.p.a. L’articolo 47 della Costituzione che impone allo Stato di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, era scopertamente violato. La conseguenza fu che, dall’emissione del decreto 350/85 in poi, i tribunali cominciarono a produrre una giurisprudenza che statuì come non più vigenti le norme degli anni 1936 e 1938. Da allora in poi, chi eroga credito fuori legge e gestisce risparmio fuori regolamento ricade nella disciplina dei reati comuni e, tranne casi limite di volgari furti di danaro, gli abusi dei banchieri assai difficilmente potrebbero essere penalmente puniti. Non solo dal punto di vista del controllo penale sui comportamenti ma, soprattutto, dal punto di vista sociale ed economico, la tutela dell’aspetto sociale del credito e del risparmio fu totalmente deregolamentata. L’attività bancaria, da mezzo e sostegno per l’ordinata crescita economica, divenne scopo, ossia l’arricchimento di masnade di speculatori al di fuori d’ogni controllo da parte dello Stato. Il Presidente, firmando il decreto, ne era cosciente? Non essendo la materia di prerogativa costituzionale, non essendo un regolamento governativo né un conferimento di incarichi dirigenziali, quel provvedimento era talmente urgente da richiedere l’emissione di un DPR? È lecito credere che il decreto fu un atto formalmente presidenziale, ma sostanzialmente governativo. Il governo Craxi (ministro alle Finanze: Bruno Visentini) prese la decisione e il Presidente si limitò a darvi una veste di decreto presidenziale. Tre giorni dopo la firma del decreto e otto giorni prima della scadenza naturale del mandato, Pertini “si dimette” e il 3 Luglio subentra Cossiga.

 

Luciano Del Vecchio

 

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